6 febbraio: Imposta sostitutiva sulle mance: istituito il codice tributo

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Agenzia delle Entrate
Risoluzione n. 11/E del 6 febbraio 2024
L’art. 1, co. da 58 a 62 della Legge n. 197/2022 ha previsto che nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5%, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell'anno. Con la Risoluzione n. 11/E, l’Agenzia ha istituito il codice tributo 1838 per il versamento o la compensazione, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, applicata dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Sull’argomento è disponibile l’Informativa per i clienti dello studio.

Allegati
Argomento Anteprima/Download Descrizione
Imposte, Tributi, Tasse AR Risoluzione 11e.pdf -
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