Corte di Cassazione
Ordinanza n. 4780 del 3 marzo 2026
La Cassazione si è espressa sulla decorrenza della variazione dell’inquadramento previdenziale del datore di lavoro, in particolare, sulla possibilità per l'Inps di applicare una diversa classificazione contributiva in termini retroattivi.
IL CASO
Il caso nasce da un accertamento Inps che ha riqualificato un appalto come somministrazione illecita di manodopera, con conseguente richiesta di contributi e sanzioni.
IL PARERE DELLA CORTE
Per i giudici, la variazione dell’inquadramento previdenziale non ha effetto retroattivo: produce effetti solo dal periodo di paga in corso al momento della notifica del provvedimento. La retroattività è ammessa solo se l’inquadramento originario è stato determinato da dichiarazioni inesatte o mendaci.