Inps
Messaggio n. 2130 del 3 luglio 2025
Comunicato del 3 luglio 2025
In attesa delle nuove norme in arrivo sul tema – con il Messaggio 3 luglio 2025, n. 2130, ha fornito importanti indicazioni riguardanti le richieste di integrazione salariale in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa di caldo eccessivo. Queste direttive si rivolgono Sia ai datori di lavoro che intendono richiedere il Trattamento Ordinario di Integrazione Salariale (CIGO), sia a coloro che possono accedere all’Assegno di Integrazione Salariale dal Fondo di Integrazione Salariale (Fis) o dai Fondi di Solidarietà Bilaterali. In caso di sospensione lavorativa disposta da un'ordinanza della pubblica autorità, è possibile effettuare la richiesta utilizzando la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”. La prestazione di integrazione salariale è generalmente riconosciuta per temperature superiori a 35 °C, tenendo conto anche della temperatura “percepita”. L’Istituto invita a seguire attentamente le procedure indicate per garantire una corretta valutazione delle istanze.