8 giugno: Istanze di consulenza giuridica: istruzioni sulla procedura

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Agenzia delle Entrate
Provvedimento prot. n. 171016 dell'8 giugno 2026
L’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative le istanze di consulenza giuridica di cui all’art. 10-octies della Legge n. 212/2000, con particolare riferimento: ai soggetti legittimati, agli uffici competenti e alle modalità di presentazione delle istanze di consulenza giuridica. Proponiamo una breve sintesi.
Soggetti legittimati
Possono presentare l’istanza solo i soggetti previsti dall’art. 10-octies dello Statuto del contribuente, compresi i non residenti.
Direzioni Regionali competenti
Ricevono le istanze di associazioni sindacali e di categoria, ordini professionali, enti territoriali, enti locali e organi periferici dello Stato operanti nella Regione.
Competenza territoriale
L’istanza va presentata alla Direzione Regionale competente in base al domicilio fiscale dell’istante.
Divisione Contribuenti
Competente per soggetti non residenti, amministrazioni centrali dello Stato, enti pubblici nazionali, rappresentanze nazionali di associazioni e ordini professionali.
Istanza inviata all’ufficio sbagliato
L’ufficio ricevente la trasmette a quello competente; i termini decorrono dalla ricezione da parte dell’ufficio competente.
Casi complessi
Le Direzioni Regionali possono trasmettere l’istanza alla Divisione Contribuenti, che risponde direttamente.
Forma dell’istanza
Libera, esente da bollo, sottoscritta e presentata dai soggetti legittimati.
Dichiarazione obbligatoria
Il rappresentante deve dichiarare l’assenza di controlli fiscali in corso o non definiti sulla stessa questione interpretativa.
Attività di controllo rilevanti
Verifiche fiscali, accertamenti, questionari, controlli dichiarativi, richieste di rimborso, istanze di autotutela e altre attività sulla medesima questione.
Regolarizzazione
Se l’istanza è incompleta, l’ufficio invita a regolarizzare entro 30 giorni dalla ricezione. L’istante ha 30 giorni per integrare; il termine per la risposta decorre dalla regolarizzazione.
Documentazione integrativa
L’ufficio può richiederla una sola volta entro 30 giorni. L’istante ha 60 giorni per inviarli o motivarne la mancata produzione. I termini sono sospesi; se il parere non arriva entro 60 giorni, l’istanza è dichiarata improcedibile. Se non si risponde nei termini, l’istanza si considera rinunciata
Rinuncia volontaria
L’istante può rinunciare espressamente in qualsiasi momento dell’istruttoria. Le risposte alle istanze ammissibili sono pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Risposta dell’Agenzia
Deve essere scritta, motivata e comunicata entro il termine ordinatorio previsto dal Decreto.

Allegati
Argomento Anteprima/Download Descrizione
Varie AE Provvedimento prot. 171016_2026.pdf -
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