29 gennaio: La Covip vigilerà anche sui fondi sanitari

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Consiglio dei Ministri
Comunicato n. 158 del 29 gennaio 2026
Il Consiglio dei Ministri del 29 gennaio ha approvato il decreto (disponibile in bozza) recante ulteriori disposizioni per l’attuazione del Pnrr e delle politiche di coesione con una generale revisione di oltre 400 adempimenti amministrativi a carico di cittadini, famiglie e imprese.
L’art. 29, co. da 4 a 6 e 10 prevede che la Commissione eserciterà la vigilanza (così come avviene per la previdenza complementare) anche su:
- i fondi sanitari integrativi del Ssn, istituiti ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. n. 502/1992;
- enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusiva finalità assistenziale, di cui all’art. 51, c. 2, lett. a), del Dpr n. 917/1986;
- forme di assistenza sanitaria e sociosanitaria integrativa o complementare, comunque istituite, anche di natura contrattuale, collettiva o individuale.
E’ inoltre prevista l’istituzione di un albo dei fondi sanitari e socio-sanitari tenuto dalla Covip.
Riportiamo la normativa.

Art. 29
4. La Covip esercita la vigilanza sui fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale, comunque denominati, limitatamente ai profili organizzativi, di governo societario, amministrativi, finanziari, contabili, di trasparenza e di corretto funzionamento, ivi inclusi i tempi, le procedure e le modalità operative di riconoscimento, erogazione e liquidazione delle prestazioni in favore degli iscritti. Restano escluse dalla vigilanza della Covip le attività relative alla definizione e al contenuto sanitario delle prestazioni, nonché gli aspetti clinici e assistenziali delle medesime, che continuano a essere disciplinati dalla normativa statale e regionale vigente.
5. La vigilanza di cui al comma 4 è esercitata, in particolare, sui seguenti soggetti: a) i fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; b) gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziale, di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diversi dai fondi di cui alla lettera a) del presente comma; c) le forme di assistenza sanitaria e sociosanitaria integrativa o complementare, comunque istituite, anche di natura contrattuale, collettiva o individuale, purché organizzate in forma stabile, dotate di autonomia gestionale e finalizzate all’erogazione di prestazioni sanitarie, sociosanitarie o di cure di lungo periodo (long term care) in favore di lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati e dei relativi familiari. Restano in ogni caso escluse dall’ambito di applicazione del presente comma le imprese di assicurazione e i prodotti assicurativi vigilati ai sensi del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferme restando le competenze dell’Ivass.
6. Ai fini dell’esercizio della vigilanza di cui al comma 4, la Covip: a) tiene l’albo dei fondi sanitari e sociosanitari, disciplinando le modalità di iscrizione, permanenza e cancellazione; b) approva e vigila su statuti, regolamenti, fonti istitutive, modelli organizzativi e sistemi di governo societario; c) esercita il controllo sulla gestione finanziaria, patrimoniale e tecnico-assicurativa, inclusa la verifica della sostenibilità degli impegni assunti e dell’adeguatezza delle riserve tecniche, determinate secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza in funzione della natura delle prestazioni erogate e dei rischi effettivamente assunti;
d) definisce e vigila sul rispetto delle regole di trasparenza e di informativa agli iscritti, ivi incluse la documentazione precontrattuale e contrattuale, nonché la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti; e) verifica il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo; f) esercita i poteri ispettivi, di intervento e sanzionatori, nel rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità
10. Il finanziamento della Covip per l’esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al comma 4 è integrato mediante il versamento annuale, da parte dei soggetti vigilati, di un contributo di vigilanza determinato dalla Covip. Il contributo è definito nel rispetto dei criteri di proporzionalità e gradualità ed è fissato in misura non superiore allo 0,2 per mille del totale delle risorse destinate alle prestazioni, come risultanti dal bilancio di esercizio di ciascun soggetto. Ai fini del calcolo, le risorse destinate alle prestazioni comprendono sia le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza sia le prestazioni integrative o complementari ai livelli essenziali di assistenza

Allegati
Argomento Anteprima/Download Descrizione
Previdenza complementare e assistenza integrativa cdm-dl-pnrr-2026.pdf -
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