Agenzia delle Entrate
Risposta n. 10 del 15 luglio 2025
Con la risposta all’istanza di consulenza giuridica n. 10/2025, L’Agenzia ha chiarito che l’armatore persona fisica che agisce al di fuori dell’attività d’impresa commerciale non può qualificarsi, neppure su opzione, come sostituto d’imposta ai sensi dell’art. 23 del Dpr 600/1973. A tal fine l’Agenzia ricorda che la qualifica di sostituto d’imposta spetta solo ai soggetti indicati in modo tassativo dal citato art. 23, quindi: enti, società e persone fisiche che esercitano imprese commerciali, agricole o arti e professioni.