Corte di Cassazione
Sentenza n. 22621 del 2 luglio 2026
La Cassazione ha stabilito che la sola mancata risposta alle visite fiscali non è sufficiente a giustificare il licenziamento, se i verbali del medico fiscale sono ambigui e non dimostrano con certezza l'irreperibilità del lavoratore.
IL CASO
Nel caso esaminato, il dipendente era stato licenziato per giusta causa dopo tre visite fiscali con esiti quali "sconosciuto/irreperibile all'indirizzo" e "non ha risposto nessuno all'indirizzo". Tribunale e Corte d'Appello avevano annullato il licenziamento, ordinando la reintegrazione, ritenendo che tali diciture potessero riferirsi anche a difficoltà nel reperire l'abitazione e non necessariamente all'assenza del lavoratore.
LA PRONUNCIA DELLA CORTE
La Cassazione ha confermato questa decisione, affermando che:
i verbali del medico fiscale fanno piena prova solo dei fatti direttamente constatati, non delle interpretazioni o di annotazioni ambigue;
spetta al datore di lavoro dimostrare l'effettiva irreperibilità del dipendente;
in caso di dubbio, il licenziamento disciplinare non è giustificato;
l'assenza del Lavoratore per una seduta fisioterapica non comunicata preventivamente integra, secondo il CCNL applicabile, una violazione sanzionabile in via conservativa, e non con il licenziamento.
PRINCIPIO AFFERMATO
Un licenziamento fondato su visite fiscali con verbali poco chiari è illegittimo se il datore di lavoro non prova in modo certo l'irreperibilità del lavoratore. In tali casi può trovare applicazione la reintegrazione prevista dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori.