5 febbraio: Lavoratori domestici: i contributi dovuti per il 2026

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Inps
Circolare n. 9 del 3 febbraio 2026
Comunicato del 3 febbraio 2026 e Aggiornamento del 5 febbraio 2026
L’Istat ha comunicato la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo, nella misura dell’1,4%, per le famiglie di operai e di impiegati tra il periodo gennaio-dicembre 2024 e il periodo gennaio-dicembre 2025. Sono state determinate, quindi, le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per il 2026 per i lavoratori domestici. L’Inps, con la Circolare 3 febbraio 2026, n. 9 vengono riportate le tabelle dettagliate con gli importi dei contributi dovuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026. Gli esoneri previsti dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, che garantiscono una minore aliquota contributiva per l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI), per i datori di lavoro soggetti al contributo Cuaf (Cassa Unica Assegni Familiari), resteranno in vigore. In particolare, per i contratti a tempo determinato, si applicherà un contributo addizionale dell'1,4% sulla retribuzione imponibile. Il contributo non si applica nei casi di lavoratori assunti per sostituire colleghi assenti. Inoltre, si ricorda che la legge di bilancio 2025 ha introdotto la possibilità per i lavoratori dipendenti di rinunciare all'accredito dei contributi a proprio carico, a condizione di aver maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi per la pensione anticipata flessibile previsti dall'articolo 14.1, D.L. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (62 anni di età e 41 anni di contributi). Questo significa che i datori di lavoro non dovranno più versare la quota a carico del lavoratore per l'Assicurazione Generale Obbligatoria, a partire dalla prima scadenza utile per il pensionamento. La legge di bilancio 2026 ha previsto che la disposizione di cui all'art. 1, co. 286, Legge 197/2022, come sostituita dall’art. 1, co. 161, Legge 207/2024, si applica anche con riferimento ai lavoratori dipendenti che maturino, entro il 31 dicembre 2026, i requisiti minimi previsti dall'art. 24, co. 10, D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (per il 2026, anzianità contributiva pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne) e che scelgano di proseguire l’attività lavorativa dipendente. Pertanto, i datori di lavoro non dovranno più versare la quota di contributi, a carico del lavoratore, per l’Assicurazione Generale Obbligatoria, ove il lavoratore stesso, al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2026, dei requisiti minimi per la pensione anticipata ordinaria, scelga di rinunciare all’accredito dei contributi e di proseguire l’attività lavorativa. Per il 2026, le nuove fasce di retribuzione oraria e gli importi dei contributi sono stati definiti, con dettagli specifici per le retribuzioni effettive e convenzionali. Ad esempio, per le retribuzioni fino a 9,61 euro l’ora, l'importo del contributo orario, comprensivo della quota Cuaf, sarà di 1,70 euro, mentre per retribuzioni superiori a 11,70 euro l’ora, il contributo sarà di 2,34 euro. Maggiori dettagli sulla nuova normativa e sulle modalità di presentazione della relativa domanda saranno forniti in una circolare successiva.

Allegati
Argomento Anteprima/Download Descrizione
Lavoro domestico INPS_Circolare-numero-9-del-03-02-2026.pdf -
Lavoro domestico Portale Inps - Lavoratori domestici_ i contributi dovuti per il 2026.pdf -
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