Agenzia delle Entrate
Risposta a Interpello n. 76/E dell’11 marzo 2026
L’Agenzia ha fornito alcuni chiarimenti riguardanti il regime speciale per i lavoratori impatriati.
IL REGIME DEGLI IMPATRIATI
Il regime di favore è stato introdotto dall’art. 16 del D. Lgs. n. 147/2015 e, ha l’obiettivo di attrarre lavoratori qualificati in Italia prevedendo una parziale detassazione dei redditi prodotti nel Paese. Per chi è rientrato entro il 31 dicembre 2023, il reddito di lavoro concorre alla formazione dell’imponibile solo per il 30% del suo ammontare, con una detassazione quindi del 70%. La normativa prevede inoltre un’agevolazione più ampia per chi trasferisce la residenza in alcune regioni del Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia): in questi casi l’imponibile si riduce al 10% del reddito, con una detassazione pari al 90%. Un requisito fondamentale è la permanenza della residenza in una di queste regioni per tutta la durata dell’agevolazione.
TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA IN UN'ALTRA REGIONE
Con la Circolare n. 33/E del 2020, l’Agenzia aveva chiarito che la residenza deve sussistere già nel periodo d’imposta del rientro e mantenersi negli anni successivi. Ne consegue che, il successivo trasferimento della residenza in un'altra regione, diversa da quelle richiamate dall’ art. 16, co. 5-bis, D. Lgs. n. 147/2015, preclude la possibilità di applicare la detassazione dei redditi agevolabili, nella misura di miglior favore, nel luogo del trasferimento, fermo restando il diritto del contribuente di beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati nella misura ordinaria già applicato nel luogo di ingresso in Italia.