26 marzo: Lavoro agile: dal 1° aprile si torna alla regolamentazione ordinaria

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La Redazione
Nota del 26 marzo 2024
Come si ricorderà, il regime semplificato applicato al lavoro agile è stato più volte prorogato e applicato a una categoria di lavoratori sempre più ristretta. L’ultima proroga in ordine di tempo, prevista dal decreto Anticipi (art. 18-bis, Legge 191/2023), ha fissato la scadenza del 31 marzo come termine ultimo per l’accesso agevolato per le uniche due categorie del solo settore privato:
- i dipendenti con almeno un figlio under 14 alle condizioni previste,
- i lavoratori c.d. “fragili”.
Dal 1° aprile, quindi, nessuna categoria di lavoratore potrà più far valere un diritto al lavoro agile, tuttavia, su richiesta del lavoratore, i datori di lavoro potranno, scegliere discrezionalmente, sulla base delle proprie esigenze organizzative, di adibire i propri dipendenti al lavoro da remoto, nel rispetto delle disposizioni che riconoscono la priorità alle richieste provenienti dalle seguenti categorie di lavoratori:
- dipendenti che fruiscano delle due ore di permesso giornaliero fino al terzo anno di vita del figlio con disabilità grave o dei permessi mensili per l’assistenza ad altra persona con disabilità grave, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente e continuativo;
- lavoratrici e lavoratori con grave disabilità accertata (art. 3 co. 3, Legge 104/1992);
- dipendenti che rientrano nella nozione di caregiver familiare di cui all’art. 1, co. 255, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- genitori fino a dodici anni di età del figlio.
Si ricorda che il datore di lavoro è obbligato a garantire la salute e sicurezza del lavoratore anche se svolge la propria prestazione di lavoro in modalità agile.
ADEMPIMENTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO
Dal 1° aprile, i datori di lavoro del settore privato dovranno inviare la comunicazione d’inizio periodo della prestazione in modalità agile o di proroga, entro 5 giorni successivi all’inizio della prestazione in modalità agile o, dall’ultimo giorno comunicato prima dell’estensione di tale periodo. Per i datori di lavoro del settore pubblico e per le agenzie di somministrazione, il termine di comunicazione è fissato entro il 20 del mese successivo a quello di inizio dell’attività agile. In caso di mancato rispetto dei termini sono previste le sanzioni pecuniarie da € 100,00 a € 500,00 per ogni lavoratore.
E’ disponibile l’Informativa per i clienti dello studio 2024 - Lavoro agile - dal 1° aprile si torna alla regolamentazione ordinaria.

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