14 luglio: Lavoro domestico: prestazione notturna solo se lo prevede il contratto di lavoro

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Corte di Cassazione
Ordinanza n. 19408 del 14 luglio 2025
La Cassazione ha stabilito che, affinché un collaboratore domestico possa essere tenuto a svolgere attività durante la notte, è indispensabile che tale obbligo sia espressamente previsto nel contratto di assunzione. In assenza di una clausola chiara e concordata che definisca l’orario notturno, non è possibile imporre al lavoratore la prestazione in quelle fasce orarie. In particolare, non basta che il contratto di lavoro indichi genericamente la disponibilità del lavoratore; esso deve specificare in modo dettagliato la tipologia di prestazione richiesta, la fascia oraria interessata e la relativa retribuzione. In mancanza di tali elementi, il lavoratore ha pieno diritto di rifiutare qualsiasi prestazione notturna, anche se convivente o normalmente presente in casa durante la notte.

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