Corte di Cassazione
Sentenza n. 5451 dell’11 marzo 2026
La Cassazione si è occupata della revoca della NASpI da parte dell’Inps, a causa dell’instaurazione di un contratto di lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità da parte del beneficiario. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che il lavoro intermittente senza vincolo di disponibilità rappresenta un rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dalla discontinuità della prestazione, quindi, qualora durante il periodo in cui percepisce la NASpI, il lavoratore instauri un rapporto di lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità, il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso per l’imposizione fiscale, non opera la decadenza dalla prestazione in godimento, sempre che i giorni di effettivo lavoro prestati non superino i sei mesi. A tal fine, non conta la durata del contratto di lavoro ai fini del computo della soglia dei sei mesi ai fini della decadenza dall’indennità, ma i giorni di lavoro effettivamente prestati.