26 maggio: Lavoro sportivo dilettantistico: chiarimenti dell’Inail

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Inail
Circolare n. 31 del 20 maggio 2025
A seguito della riforma del lavoro sportivo (D.Lgs. n. 36/2021), è stato posto il dubbio se, ai sensi dell’ art. 4, c. 1, n. 7, Dpr n. 1124/1965, possa ritenersi sussistente l’obbligo assicurativo Inail, degli per associati di associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e dei soci delle società sportive dilettantistiche (SSD) che svolgano, nell’interesse dell’associazione o della società, l’attività di istruttore sportivo oppure attività di accoglienza clienti, front office, pagamenti o attività di tipo amministrativo, oltre a partecipare alla vita associativa. A tal proposito, l’Inail ha fornito i seguenti chiarimenti.
ASSOCIATI ASD E SOCI SSD ISTRUTTORI SPORTIVI
Stante la specifica previsione contenuta all’articolo 34, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2021, agli associati di associazioni sportive dilettantistiche e i soci delle società sportive dilettantistiche che svolgano, nell’interesse dell’associazione o della società, l’attività di istruttore sportivo non può applicarsi la disciplina generale dell’obbligo assicurativo dei soci stabilita dall’articolo 4, comma 1, n. 7, Dpr n. 1124/1965. Aggiunge l’Istituto che, ammettere la tutela ai sensi dell’articolo 4 equivarrebbe a estendere la tutela Inail in via interpretativa a soggetti che il legislatore non ha indicato espressamente nella citata riforma del lavoro sportivo, non essendo previsto il rapporto associativo o sociale dal articolo 34.
ATTIVITÀ DI CARATTERE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE
L’Inail precisa che, in assenza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 409, c. 1, n. 3, del Codice di procedura civile, avente a oggetto l’attività amministrativo-gestionale, non è configurabile l’obbligo assicurativo dell’associato di una ASD e del socio di una SSD che svolga attività di accoglienza clienti, front office, pagamenti o altre attività di tipo amministrativo nell’interesse dell’associazione o della società. La normativa speciale dettata dal D.Lgs. n. 36/2021 in tema di associazioni sportive dilettantistiche e di società sportive dilettantistiche prevale, infatti, sulla disposizione generale di cui all’art. 4, c. 1, n. 7 del Dpr n. 1124/1965, impedendo, in assenza di una esplicita previsione legislativa, l’assimilazione ai fini assicurativi degli associati di ASD e dei soci di SSD ai soci delle società anche di fatto. Anche in questo caso, ai fini della tutela Inail non è sufficiente il solo vincolo associativo o sociale, ma è richiesto un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, oltre, naturalmente, al requisito oggettivo, consistente nello svolgimento di un’attività protetta ai sensi dell’articolo 1 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124.

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Premi Inail INAIL Circolare n 31_20 maggio 2025.pdf -
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