Tribunale di Grosseto
Sentenza n. 323 del 16 settembre 2026
Il Tribunale di Grosseto ha stabilito che il licenziamento comunicato tramite un messaggio vocale WhatsApp è inefficace, perché non rispetta il requisito della forma scritta previsto dalla legge.
IL CASO ESAMINATO E LA DECISIONE DEL TRIBUNALE
Nel caso esaminato, una lavoratrice era stata licenziata oralmente dall’amministratore della società. Il Tribunale ha riconosciuto il suo diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, al risarcimento del danno per il periodo di estromissione e al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali. La decisione si fonda sull’art. 2 della Legge n. 604/1966 e sull’art. 18 dello Statuto dei lavoratori. Poiché il licenziamento orale non determina giuridicamente la cessazione del rapporto, secondo l’orientamento giurisprudenziale richiamato non si applica il termine ordinario per impugnarlo.
IL PRINCIPIO FONDAMENTALE
Il Tribunale ha stabilito che non conta lo strumento utilizzato, ma la forma della comunicazione: un messaggio vocale è una comunicazione orale e non soddisfa il requisito della forma scritta, mentre un messaggio testuale WhatsApp può essere idoneo, purché rispetti i requisiti di legge e le eventuali ulteriori garanzie previste.