InL
Nota prot. n. 4304 del 12 maggio 2025
Sono stati forniti chiarimenti sulle condizioni di legittimità delle attività svolte dai Centri di Elaborazione Dati. In particolare, l’Ispettorato ha chiarito che i Ced possono svolgere esclusivamente attività strumentali, (ovvero, operazioni di tipo esecutivo, funzionali al calcolo e stampa fondate su automatismi software), nonché attività accessorie (cioè, operazioni successive e secondarie, quali la consegna del cedolino di paga e della documentazione relativa agli adempimenti ricorrenti e periodici e l'archiviazione dei dati raccolti). Rimangono, invece, di esclusiva pertinenza dei professionisti regolarmente iscritti all'albo e dei servizi o centri di assistenza fiscale tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, quali quelli relativi alle assunzioni, ai licenziamenti, ai contratti, alla gestione dei rapporti di lavoro e alle dinamiche aziendali generalmente intese.
SISTEMA SANZIONATORIO
In caso di esercizio abusivo della professione, si applica l’art. 348 del Codice Penale, aggiornato dalla Legge 3/2018, che prevede:
- la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da 10.000 euro fino a 50.000 euro per chi esercita senza abilitazione;
- pene più gravi (fino a 5 anni di reclusione e da 15.000 euro fino a 75.000 euro di multa) se il reato è commesso da un professionista che dirige l’attività abusiva o induce altri a compierla.
La reiterazione della condotta non è necessaria. Basta un solo atto professionale non autorizzato per far scattare la rilevanza penale. Inoltre, l'ispettore, in qualità di Ufficiale di PG, è tenuto a comunicare immediatamente all’Autorità giudiziaria le violazioni rilevate.