Corte di Cassazione - Sezione Lavoro
Ordinanza n. 25709 del 22 settembre 2026
La Cassazione ha chiarito i requisiti necessari per trasformare un rapporto di Lsu in un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato:
1. Difformità dal progetto: per configurare la subordinazione, non basta il semplice inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione dell'ente. È necessaria una radicale difformità della prestazione svolta rispetto a quanto previsto originariamente nel progetto Lsu.
2. Esclusione del rapporto unitario: la semplice reiterazione o il susseguirsi di più progetti Lsu non dà origine a un unico rapporto di lavoro continuativo. Ciascun progetto resta giuridicamente separato; per verificare il superamento dei termini di durata legale occorre guardare alle proroghe del singolo progetto e non alla somma di più progetti distinti.
3. Applicazione dell'art. 2126 c.c.: l'eventuale conversione o tutela economica basata sull'art. 2126 del codice civile (prestazioni di fatto con violazione di norme) scatta solo in presenza di uno sviamento effettivo e di una prestazione che esca dai binari del progetto assistenziale originario.