Corte di Cassazione
Ordinanza n. 12547 del 4 maggio 2026
La Cassazione ha ribadito che si configura il mobbing quando il lavoratore subisce comportamenti vessatori caratterizzati da intento persecutorio quali: controlli eccessivi, disparità di trattamento, richiami continui e immotivati, negazione ingiustificata di permessi e demansionamento.
IL CASO
Il caso riguardava un dipendente di una società di supermercati che, per motivi di salute, era stato spostato a mansioni diverse. Dopo aver manifestato insoddisfazione per il nuovo incarico, il lavoratore aveva denunciato una serie di comportamenti discriminatori e vessatori, chiedendo il risarcimento dei danni da demansionamento e mobbing.
LA DECISIONE DELLA CORTE D’APPELLO
In primo grado il Tribunale aveva respinto le domande, ma la Corte d’Appello aveva successivamente riconosciuto sia il demansionamento sia il mobbing, condannando l’azienda a reintegrare il lavoratore in mansioni equivalenti al suo livello e a risarcire i danni alla salute e alla professionalità.
LA DECISIONE DELLA CORTE
La Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello, chiarendo inoltre che, in caso di inidoneità del lavoratore alle mansioni originarie per motivi di salute, il datore di lavoro deve prima cercare mansioni equivalenti e solo se ciò non è possibile può assegnare mansioni inferiori.