Inps
Messaggio 3368 del 10 novembre 2025
Comunicato dell’11 novembre 2025
Novità per i datori di lavoro del settore marittimo e dell'aviazione civile: dal 1° gennaio 2026 non sarà più facoltativa la scelta dell'applicazione del sistema di anticipazione e conguaglio per le prestazioni previdenziali diverse dalla malattia. È quanto comunica l’Inps con il Messaggio 10 novembre 2025, n. 3368. Dal nuovo anno, infatti, tutti i datori di lavoro di questi settori dovranno obbligatoriamente applicare il sistema ordinario di anticipazione e conguaglio per le seguenti prestazioni, diverse dalla tutela per la malattia:
congedo di maternità;
congedo di paternità (alternativo e obbligatorio);
congedo parentale;
riposi giornalieri per allattamento;
permessi legge 104/1992;
congedo straordinario per assistenza familiari con disabilità grave;
donazione sangue e/o midollo osseo.
Continuano a essere erogate in modalità diretta dall'INPS le seguenti prestazioni del settore marittimo:
indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale;
indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare;
indennità per inabilità temporanea per lavoratori marittimi in continuità di rapporto;
temporanea inidoneità all'imbarco per malattia comune (legge "Focaccia").
Le aziende dovranno:
richiedere il codice autorizzazione "2G" (se non già posseduto);
anticipare le prestazioni ai dipendenti;
procedere al conguaglio tramite denuncia contributiva UNIEMENS.
Per quanto riguarda i lavoratori marittimi, il conguaglio riguarda solo quelli in continuità di rapporto di lavoro o con evento verificatosi durante la vigenza del rapporto.
L’argomento è approfondito nella Rivista n. 44/2025, riservata agli abbonati.