Inps
Messaggio n. 2540 del 3 agosto 2026
Comunicato del 3 agosto 2026
L’Inps chiarisce, sulla base del parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che le dimissioni rassegnate da lavoratrici e lavoratori vittime di atti persecutori o di violenza di genere possono, in presenza di determinate condizioni, essere equiparate a dimissioni per giusta causa, con conseguente accesso alla NASpI: indennità mensile di disoccupazione. L'articolo 3 del D.L. n. 22/2015 riconosce la NASpI in caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, includendo tra queste ipotesi le dimissioni per giusta causa. Il fondamento di tale istituto è l'articolo 2119 del codice civile, che richiede una causa che non consenta la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro. La Costituzionale, con la Sentenza n. 269/2002, ha stabilito che quando sussiste una condizione di impossibilità di proseguire l'attività lavorativa, le dimissioni pur provenendo dal lavoratore, sono da attribuire al comportamento di un altro soggetto, rendendo lo stato di disoccupazione involontario ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione. L'Istituto si è recentemente confrontato con casi di lavoratrici vittime di atti persecutori, costrette a dimettersi per tutelare la propria incolumità. Su questo tema, l'INPS ha interpellato il Ministero del Lavoro, richiamando anche la Sentenza della Cassazione n. 11051/2015, secondo cui l'incompatibilità con la prosecuzione del rapporto può derivare anche da sopravvenute condizioni di salute del lavoratore, indipendentemente da un inadempimento del datore di lavoro o di terzi. Il Ministero ha confermato che il verificarsi di atti persecutori o violenza di genere, anche se provenienti da soggetti estranei all'ambiente di lavoro, può integrare la situazione di oggettiva impossibilità di prosecuzione del rapporto richiesta dall'articolo n. 2119 c.c.. Il riconoscimento, però, non è automatico. Il Ministero ha precisato che la sola esistenza di episodi di violenza o persecuzione, se del tutto estranei al contesto lavorativo, non è sufficiente. È necessario che ricorrano situazioni fattuali chiare, oggettive e documentate che:
- compromettano l'equilibrio psicofisico della vittima al punto da rendere impossibile lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- oppure siano collegate alle abitudini della vittima connesse al lavoro, come nel caso di molestie subite lungo il tragitto casa-lavoro.
Un esempio riguarda le condotte persecutorie che impediscono di raggiungere il posto di lavoro in sicurezza: in questi casi la cessazione del rapporto è considerata un recesso necessitato, e non una libera scelta, integrando così la giusta causa per fatto del terzo. L'elemento determinante resta il collegamento funzionale tra la violenza subita e il rapporto di lavoro, da valutare caso per caso attraverso elementi oggettivi e documentati.