Corte di Cassazione
Sentenza n. 2281 del 4 febbraio 2026
La Corte di Cassazione stabilisce che la convivenza tra professionista e segretaria non esclude la natura subordinata del rapporto di lavoro esistente.
IL CASO
Una lavoratrice (segretaria dello studio professionale) aveva agito per l’accertamento della natura subordinata del rapporto svolto presso uno studio legale, anche se convivente more uxorio con il titolare, e per il riconoscimento delle relative tutele, inclusi Tfr e inquadramento contrattuale. La Corte d’appello aveva riconosciuto la subordinazione e condannato l’erede del professionista al pagamento del Tfr.
LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE
In particolare, la Cassazione, nel confermare la decisione di merito, ribadisce che:
1. in presenza di una convivenza affettiva opera una presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative, ma tale presunzione può essere superata mediante prova rigorosa della subordinazione; 2. la prova di subordinazione si può desumere da vari elementi, quali: la corresponsione continuativa di compensi, l’inserimento stabile nell’organizzazione dello studio, l’assenza di rischio economico e riscontri documentali sintomatici dell’eterodirezione.