Corte di Cassazione
Sentenza n. 24202 del 29 agosto 2025
La Cassazione dà seguito alla Sentenza n. 128/2024 della Corte costituzionale e ribadisce che la nullità del patto di prova (per mansioni non specificate) comporta che il recesso intimato al lavoratore si configuri come un licenziamento privo di giustificazione per insussistenza del fatto. In tale ipotesi la tutela applicabile reintegrazione attenuata ex art. 3, co. 2, del D. Lgs. n. 23/2015.