Corte di Cassazione
Ordinanza n. 27910 del 20 ottobre 2025
La Cassazione ha stabilito che, ai fini della pensione anticipata secondo la Legge 214/2011 (cosiddetta riforma Monti - Fornero), la contribuzione figurativa (es. per malattia o disoccupazione) è pienamente valida per raggiungere l’anzianità contributiva richiesta. La Corte ha chiarito la distinzione tra la “contribuzione utile” richiesta dalla regola generale (comma 10, art. 24) e la “contribuzione effettiva”, richiesta solo in casi specifici (comma 11).
LA CONTRIBUZIONE RICHIESTA DAL COMMA 10 E QUELLA DEL COMMA 11 DELL’ART. 24
Il comma 10, che è la norma generale, richiede il raggiungimento di una certa anzianità contributiva “utile”, che include anche i contributi figurativi. Il comma 11, che si applica solo a specifici lavoratori (primo accredito post-1996), richiede invece esplicitamente almeno 20 anni di contribuzione “effettiva”, cioè derivante da lavoro reale.