Agenzia delle Entrate
Risposta a Interpello n. 184/E del 15 ottobre 2026
L’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla possibilità, per un erede che subentra in un piano pensionistico statunitense, di beneficiare della tassazione agevolata al 7% sui redditi di fonte estera, prevista dall’art. 24-ter del Tuir. La questione centrale è se l'erede possa usufruire dello stesso regime fiscale agevolato previsto per i pensionati esteri che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, anche quando il trattamento previdenziale deriva da un piano ereditato dal padre.
IL CASO ESAMINATO
Una cittadina italiana residente all’estero era subentrata, per successione, in un piano pensionistico individuale statunitense denominato Individual Retirement Account (IRA), intestato al padre e alimentato da versamenti volontari effettuati durante la sua vita lavorativa negli Stati Uniti. La contribuente intendeva trasferire la propria residenza fiscale in Italia e chiedeva se potesse applicare il regime agevolato alle somme ricevute dal piano.
LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’Agenzia ha accolto la soluzione prospettata dalla contribuente, chiarendo due aspetti fondamentali.
1. Le somme dell’Ira mantengono natura pensionistica. Le distribuzioni periodiche del piano sono qualificabili come «pensioni di ogni genere» ai sensi dell’art. 49, co. 2, lett. a), del Tuir, anche se il piano era stato finanziato con contributi volontari del padre.
2. Il regime agevolato può essere applicato anche dall’erede. Il fatto che la contribuente sia subentrata nel piano per successione non impedisce l’accesso al regime previsto dall’art. 24-ter del Tuir, purché siano soddisfatti tutti gli altri requisiti di legge.
COME FUNZIONA LA TASSAZIONE AL 7%
Il regime fiscale richiamato dall’interpello consente, a determinate condizioni, di applicare un’imposta sostitutiva del 7% sui redditi di fonte estera, in luogo della tassazione ordinaria Irpef su tali redditi.
Per accedervi occorre, in particolare:
a. trasferire la residenza fiscale in uno dei comuni ammessi delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, oppure in determinati comuni interessati da eventi sismici;
b. scegliere un comune con popolazione non superiore a 20.000 abitanti nelle regioni indicate, oppure non superiore a 30.000 abitanti nei comuni delle aree sismiche previste dalla norma;
c. non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti;
d. provenire da un Paese con cui l’Italia abbia accordi di cooperazione amministrativa.
L’opzione può durare per i primi nove periodi d’imposta successivi a quello del trasferimento della residenza, secondo le condizioni previste dalla norma.
DA QUANDO SI APPLICA NEL CASO CONCRETO?
Nel caso esaminato, la contribuente intendeva trasferire la residenza fiscale in Italia nel 2027. L’Agenzia ha quindi riconosciuto la possibilità di accedere al regime agevolato a partire dal periodo d’imposta 2027, subordinatamente al rispetto di tutti gli ulteriori requisiti, che non sono stati oggetto di verifica nell’interpello.
IN SINTESI
Il principio rilevante della Risposta n. 184/2026 è che l’erede di un piano pensionistico estero può beneficiare della flat tax del 7% prevista dall’art. 24-ter del Tuir, se trasferisce la residenza fiscale in un comune ammesso e soddisfa le altre condizioni normative. La provenienza ereditaria del piano e il fatto che il defunto lo avesse alimentato con contributi volontari non escludono, di per sé, la qualificazione delle somme come redditi da pensione.