Corte di Cassazione
Sentenza n. 2066 del 30 gennaio 2026
Un’iscritta a Inarcassa aveva chiesto la pensione di vecchiaia ordinaria con integrazione al minimo, contestando la norma del Regolamento 2012 che esclude tale integrazione in caso di pensione di vecchiaia “unificata” richiesta in anticipo. Tribunale e Corte d’appello avevano accolto la domanda, ritenendo violato il principio del pro rata, poiché la nuova disciplina sarebbe stata peggiorativa rispetto a quella precedente. La Cassazione ha invece accolto il ricorso di Inarcassa, affermando che:
1. il principio del pro rata riguarda i criteri di calcolo quando il diritto a pensione è già maturato, ma non si applica automaticamente a ogni modifica normativa;
2. non è invocabile quando il diritto deriva da un nuovo istituto introdotto ex novo (come la pensione di vecchiaia unificata anticipata), la cui disciplina si applica integralmente anche a chi ha contributi maturati prima;
3. l’anzianità contributiva precedente è comunque tutelata tramite il sistema di calcolo “a quote” (retributivo fino al 31.12.2012, contributivo dopo).
4. l’esclusione dell’integrazione al minimo per chi sceglie il pensionamento anticipato non viola l’art. 38 Cost., dovendosi bilanciare il diritto alla pensione con l’equilibrio finanziario della Cassa.
In conclusione, secondo la Cassazione non vi è violazione né del principio del pro rata né della tutela costituzionale, e la sentenza d’appello è stata cassata con rinvio.