Corte di Cassazione
Sentenza n. 25154 del 9 settembre 2026
La Corte di Cassazione ha stabilito che chi presenta domanda di pensione deve comunicare all’Inps eventuali cambiamenti della propria situazione, compresa la ripresa dell’attività lavorativa avvenuta prima dell’effettiva decorrenza della pensione.
IL CASO ESAMINATO
Nel caso esaminato, un lavoratore aveva presentato domanda di pensione dopo aver cessato il lavoro. Prima che la pensione decorresse, però, aveva ripreso a lavorare senza informare l’Inps. L’Istituto aveva successivamente pagato la pensione e, una volta accertata la ripresa dell’attività, aveva chiesto la restituzione delle somme versate.
LA POSIZIONE DELLA CASSAZIONE
La Cassazione ha dato ragione all’Inps, stabilendo che:
il pensionato deve comunicare ogni variazione rispetto alla situazione dichiarata nella domanda;
l’Inps non è obbligato a controllare continuamente se i requisiti della pensione rimangono invariati;
se il pensionato non comunica una variazione importante, l’eventuale pagamento indebito non può essere considerato un errore imputabile all’Inps;
in questo caso, l’Istituto può chiedere la restituzione delle somme indebitamente pagate, nei limiti della prescrizione;
la comunicazione Unilav effettuata dal datore di lavoro non sostituisce l'obbligo del pensionato di informare direttamente l’Inps.
QUANDO UNA PENSIONE PAGATA IN ECCESSO NON DEVE ESSERE RESTITUITA?
Secondo la Cassazione, l’irripetibilità delle somme richiede contemporaneamente che:
il pagamento derivi da un provvedimento formale e definitivo;
il provvedimento sia stato comunicato al pensionato;
l’errore sia imputabile all’Inps;
non ci sia dolo del pensionato.
Inoltre, la mancata comunicazione di un fatto rilevante per la pensione può impedire di considerare l’errore come imputabile all’Inps.