Agenzia delle Entrate
Risposta a Interpello n. 179 del 1° ottobre 2026
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la pensione Inps erogata a un soggetto fiscalmente residente in Cina deve essere tassata esclusivamente in Italia.
IL CASO
Un contribuente residente in Cina percepiva una pensione Inps derivante da lavoro nel settore privato e chiedeva la tassazione esclusiva nello Stato di residenza (Cina).
LA NORMA (CONVENZIONE ITALIA-CINA)
L'art. 18, par. 2, della Convenzione contro le doppie imposizioni stabilisce un'eccezione per le pensioni erogate nell'ambito di un «sistema previdenziale pubblico», che restano imponibili nello Stato della fonte. Per quanto riguarda il significato da attribuire all’espressione “previdenza sociale”, l’Agenzia delle Entrate rimanda a quanto chiarito nella Circolare n. 41/2003, secondo la quale rientrano nell’ambito della previdenza sociale “...tutte le remunerazioni pagate a fronte di versamenti di contributi obbligatori per legge in relazione ad un cessato impiego, con esclusione soltanto delle prestazioni legate ad una contribuzione volontaria”.
LA DECISIONE
L'Inps gestisce un sistema previdenziale pubblico finanziato da contributi obbligatori per legge. Di conseguenza, la potestà impositiva spetta all'Italia, escludendo l'esenzione o la tassazione esclusiva estera.