1 luglio: Permesso di soggiorno per protezione sociale: lavoro ammesso dopo 45 giorni

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Presidente della Repubblica
D. Lgs. 115 del 12 giugno 2026
G.U. n. 150 del 1° luglio 2026
Dal 16 luglio 2026 è in vigore il D. Lgs. n. 115/2026, che recepisce la Direttiva UE 2024/1712 e rafforza la tutela delle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento, modificando l'articolo 18 del Testo Unico Immigrazione. La riforma amplia le modalità di individuazione delle vittime e potenzia le misure di assistenza e integrazione sociale.
PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SOCIALE
Tra le novità, viene introdotto un periodo di recupero e riflessione di 45 giorni, durante il quale la persona può beneficiare delle misure di protezione e non può essere rimpatriata, salvo i casi previsti dalla legge. Le novità di maggiore interesse per i datori di lavoro riguardano il nuovo comma 3-quinquies dell'articolo 18. Lo straniero che ha presentato domanda di permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale e ha ottenuto la ricevuta di presentazione può soggiornare regolarmente in Italia in attesa della conclusione del procedimento. Inoltre, trascorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda, il richiedente può svolgere attività lavorativa, purché:
- sia stata presentata la domanda di permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 18;
- sia stata rilasciata la ricevuta attestante la presentazione della domanda;
- il ritardo nel rilascio del permesso non sia imputabile al richiedente.
La possibilità di lavorare permane fino all'eventuale comunicazione della Questura che accerti motivi ostativi al rilascio del permesso. Tale comunicazione deve essere notificata sia allo straniero sia al datore di lavoro.
VITTIME DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO LAVORATIVO
Resta ferma la disciplina più favorevole prevista dall'articolo 18-ter per le vittime di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo: in questi casi, il lavoratore può svolgere attività lavorativa fin dal rilascio della ricevuta, senza attendere i 45 giorni.
ALTRE NOVITA’
Il decreto aggiorna inoltre alcune disposizioni dell'articolo 18, sostituendo il riferimento alle "liste di collocamento" con quello ai Centri per l'impiego, ridefinendo le competenze degli enti coinvolti nei programmi di assistenza e confermando l'accesso al lavoro, allo studio e ai servizi assistenziali per i titolari del permesso.

«Art. 8 comma 3-quinquies.
Fuori dai casi previsti nell'articolo 18-ter, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1, lo straniero, cui è stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta, può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere l'attività lavorativa trascorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda se il ritardo non può essere attribuito al richiedente, fino a eventuale comunicazione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, che attesta l'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.»

Allegati
Argomento Anteprima/Download Descrizione
Stranieri e lavoro all'estero 150 - PR DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2026, n. 115.pdf -
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