22 settembre: Pesca: chiarimenti sul credito di imposta

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Agenzia delle Entrate
Risoluzione n. 32/E del 22 settembre 2026
L’Agenzia delle Entrate rende operativo il credito d’imposta per le imprese che esercitano attività di pesca, previsto dall’art. 4 del D.L. 33/2026, che serve a compensare una parte dei maggiori costi sostenuti per gasolio e benzina utilizzati per i mezzi aziendali. In particolare:
 riguarda gli acquisti effettuati nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026;
 il credito è pari al 20% della spesa sostenuta;
 lo stanziamento complessivo è di 10 milioni di euro per il 2026.
La Risoluzione n. 32 istituisce il codice tributo “7080”, necessario per utilizzare il credito in compensazione tramite modello F24.
COMPILAZIONE MODELLO F24
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.

Allegati
Argomento Anteprima/Download Descrizione
Moduli e adempimenti AE circolare 32 codice tributo pesca.pdf -
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