Agenzia delle Entrate
Risoluzione n. 22/E del 9 giugno 2026
L’Agenzia delle Entrate chiarisce le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 sui premi di produttività e sulla partecipazione agli utili dei lavoratori del settore privato. Per gli anni 2026 e 2027:
l’imposta sostitutiva sui premi di risultato scende al 1%;
il limite massimo agevolabile aumenta da 3.000 a 5.000 euro.
La principale novità riguarda la conversione del premio in welfare aziendale: il nuovo limite di 5.000 euro si applica sia ai premi erogati in denaro sia a quelli trasformati in benefit aziendali, senza differenze tra le due modalità. I premi possono essere:
pagati in denaro (con tassazione agevolata all’1%);
convertiti interamente in welfare;
suddivisi tra quota monetaria e quota welfare.
In ogni caso, il valore complessivo agevolabile non può superare 5.000 euro. Restano però valide le regole fiscali specifiche previste dall’art. 51 del Tuir per ciascun benefit: fringe benefit, istruzione, assistenza sanitaria, previdenza complementare e altri servizi continuano ad essere soggetti ai rispettivi limiti e condizioni di esenzione. Le aziende dovranno quindi verificare i requisiti previsti per l’agevolazione (accordi collettivi, obiettivi misurabili e requisiti del lavoratore) e gestire la scelta del dipendente tra denaro e welfare, coordinando la disciplina dei premi con quella dei singoli benefit.