15 giugno: Premi Inail: cambia la misura delle sanzioni civili e degli interessi

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Inail
Circolare n. 29 del 15 giugno 2026
L’Inail rende noto che la Banca centrale europea, con la decisione di politica monetaria dell’11 giugno 2026, ha fissato al 2,40% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (Orp). Per effetto di tale decisione, a decorrere dal 17 giugno 2026, variano il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori di cui all’art. 2, co. 11, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, e il tasso per la determinazione delle sanzioni civili di cui all’art. 116, co. 8, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388. Conseguentemente, dal 17 giugno 2026, ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso del 2,40% (misura del tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali
dell’Eurosistema), mentre in caso di evasione si applica il tasso del 4,40% (misura del tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 2 punti).

Allegati
Argomento Anteprima/Download Descrizione
Premi Inail INAIL - Circolare n 29_15 giugno 2026.pdf -
Premi Inail INAIL Allegato 1 (11).pdf -
Premi Inail INAIL Allegato 2 (7).pdf -
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