9 giugno: Premio di produttività in welfare: chiarimenti sulla detassazione

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Agenzia delle Entrate
Risoluzione n. 22/E del 9 giugno 2026
La Risoluzione n. 22/E del 9 giugno 2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 in materia di premi di produttività e partecipazione agli utili. Per gli importi erogati nel 2026 e nel 2027, la normativa prevede due importanti agevolazioni:
 la riduzione dell’imposta sostitutiva dal 5% all’1%;
 l’aumento del limite massimo delle somme agevolabili da 3.000 a 5.000 euro.
Il dubbio riguardava i lavoratori che scelgono di non ricevere il premio in denaro, ma di convertirlo, in tutto o in parte, in benefit di welfare aziendale (beni e servizi previsti dall’art. 51 del Tuir). L’Agenzia ricorda che la normativa già consente questa conversione e che i benefit di welfare, nei limiti stabiliti dalla legge, non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non sono soggetti all’imposta sostitutiva. Poiché la disciplina del welfare aziendale richiama espressamente quella dei premi di produttività, l’Agenzia conclude che il nuovo limite di 5.000 euro si applica non solo ai premi tassati con l’imposta sostitutiva dell’1%, ma anche ai premi che il lavoratore decide di trasformare in welfare aziendale. In sintesi, dal 2026 al 2027 il tetto agevolato di 5.000 euro vale sia per i premi percepiti in denaro sia per quelli convertiti in benefit di welfare

Allegati
Argomento Anteprima/Download Descrizione
Agevolazioni e altri benefici AE RISOLUZIONE WELFARE n. 22-2026.pdf -
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