Corte di Cassazione
Sentenza n. 24733 del 21 agosto 2026
La Cassazione chiarisce che la sospensione dei termini prevista durante l’emergenza Covid incide anche sulla notifica delle intimazioni di pagamento relative a crediti Inps e Inail e, quindi, sul calcolo della prescrizione.
IL CASO
La vicenda riguardava alcune cartelle contributive per le quali l’ultimo atto interruttivo era stato un pignoramento presso terzi del 7 novembre 2016. La Corte d’Appello di Torino aveva ritenuto prescritti i crediti, applicando una sospensione di 311 giorni.
IL PARERE E LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE
La Cassazione ha però ritenuto errato questo calcolo, precisando che occorre distinguere tra sospensione dei termini di versamento e sospensione della prescrizione. In particolare, il combinato disposto dell’art. 68 del D.L. 18/2020 e dell’art. 12 del D. Lgs. 159/2015 fa sì che, per le intimazioni interessate dalla disciplina emergenziale, possa trovare applicazione una proroga di 542 giorni oppure, nei casi in cui la scadenza ricada nel periodo di sospensione, la proroga biennale fino al 31 dicembre 2023. La Suprema Corte ha quindi accolto i ricorsi di Inail e Agenzia delle Entrate-Riscossione, cassando la decisione della Corte d’appello e rinviando la causa per un nuovo esame.
CONCLUSIONI
Ai fini della prescrizione dei crediti affidati alla riscossione, la sospensione Covid deve essere considerata anche con riferimento alla notifica dell’intimazione di pagamento. La durata della proroga va individuata in base alla specifica scadenza dell’intimazione.