Agenzia delle Entrate
Circolare n. 5/E del 16 maggio 2025
Il D.L. 16 settembre 2024, n. 131, recante «Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano» (c.d. “decreto Salva-infrazioni”), è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 novembre 2024, n. 166. Tale legge di conversione ha, altresì, introdotto l’articolo 16-ter, avente a oggetto il «Trattamento del prestito o distacco di personale agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto».
L’articolo 16-ter del decreto Salva-infrazioni prevede che: «1. Il comma 35 dell’articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è abrogato. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025; sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data in conformità alla Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’11 marzo 2020, nella causa C-94/19, o in conformità all’articolo 8, comma 35, della legge n. 67 del 1988, per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi»
Con la Circolare 5/E, l’Agenzia ha fornito le istruzioni operative riguardanti il trattamento del prestito o distacco di personale agli effetti del trattamento dell’Iva. Tra l’altro le Entrate ribadiscono che anche le attività di distacco o prestito di personale effettuate a fronte di un corrispettivo pari al mero rimborso del relativo costo diventano, a partire dalle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025, prestazioni di servizi rientranti nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, al verificarsi dei presupposti stabiliti. La Circolare propone alcuni esempi.