Agenzia delle Entrate
Risoluzione n. 25/E del 10 aprile 2025
L’Agenzia è intervenuta per fornire chiarimenti sulla deducibilità dei contributi di previdenza complementare per il lavoratore di prima occupazione, ex art. 8, co. 6, D. Lgs. n. 252/2005 e in particolare, sull'ulteriore plafond di deducibilità (pari alla differenza tra l'importo dei contributi versati nei primi 5 anni di partecipazione ad una forma pensionistica complementare e l'importo massimo annualmente deducibile di € 5.164,57). Più specificatamente l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
- in applicazione della normativa, l'ulteriore plafond di deducibilità, previsto dal citato art. 8, co.6 del D. Lgs. n. 252 del 2005, va calcolato considerando il quinquennio di contribuzione decorrente dall'anno 2019, anno di prima occupazione in cui l'istante risulta iscritto ad una forma di previdenza complementare, non rilevando che l'iscrizione alla previdenza complementare sia precedente;
- ai fini della determinazione dell'ulteriore plafond, non rileva il versamento dei contributi effettuato dai familiari e da questi dedotti dal proprio reddito complessivo negli anni precedenti (nel caso di specie dal 2009 al 2018), non sussistendo, in tale arco temporale, anche il presupposto della condizione di “lavoratore di prima occupazione”.