26 febbraio: Privacy e rapporto di lavoro: diritto all’oblio

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Garante della Privacy
Provvedimento n. 121 del 26 febbraio 2026
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ribadito che, secondo il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, i dati personali devono essere cancellati senza ritardi e l’accesso ai dati deve essere garantito tempestivamente.
IL CASO ESAMINATO
Nel caso esaminato, una lavoratrice licenziata aveva chiesto la rimozione dei propri dati dal sito aziendale e copia del contratto. L’azienda ha risposto in ritardo, lasciando i dati online per circa un mese e non fornendo il contratto.
I CHIARIMENTI DEL GARANTE
Il Garante ha chiarito che:
i ritardi non sono giustificati da problemi organizzativi;
il diritto di accesso vale anche se l’interessato possiede già i dati.
In sintesi, le aziende devono rispondere rapidamente alle richieste e aggiornare o cancellare i dati non più pertinenti, soprattutto dopo la fine del rapporto di lavoro.

Allegati
Argomento Anteprima/Download Descrizione
Privacy GP provv 26 febbraio 2026.pdf -
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