Corte di Cassazione - Sezione Lavoro
Ordinanza n. 26864 del 14 ottobre 2026
La Corte di Cassazione ha chiarito che, in caso di violazione del divieto di cumulo tra pensione Quota 100 e redditi da lavoro, non è legittimo recuperare automaticamente l’intero importo della pensione percepita nell’anno. La riduzione deve essere invece commisurata al reddito da lavoro conseguito, secondo il criterio indicato dalla Corte.
IL CASO ESAMINATO
Un pensionato aveva svolto un’attività lavorativa nel 2020, percependo un compenso inferiore a 5.000 euro. Secondo il pensionato, si trattava di lavoro autonomo occasionale, compatibile con Quota 100 entro il limite previsto dalla legge. L’Inps e i giudici di merito avevano però qualificato l’attività come collaborazione coordinata e continuativa, incompatibile con il trattamento pensionistico. Di conseguenza, era stata disposta la restituzione dell’intera pensione percepita nel corso dell’anno.
LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE
La Corte ha confermato che l’attività svolta non poteva essere considerata lavoro autonomo occasionale. A questa conclusione ha condotto l’insieme degli elementi emersi, tra cui la continuità della prestazione, la determinazione di un compenso orario, la presenza di obiettivi minimi, il coordinamento con l’azienda, la partecipazione a riunioni e l’iscrizione alla Gestione Separata Inps.
La Cassazione ha tuttavia accolto la contestazione del pensionato relativa alle conseguenze economiche della violazione. In particolare, ha precisato che:
1. il divieto di cumulo resta valido. La pensione Quota 100 non è cumulabile con i redditi da lavoro, fatta eccezione per quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui, nei termini previsti dalla legge.
2. la violazione non comporta automaticamente la perdita dell’intera pensione annuale. La normativa non stabilisce espressamente che debbano essere restituiti tutti i ratei pensionistici percepiti nell’anno.
3. il recupero deve essere proporzionato al reddito da lavoro. La riduzione della pensione deve corrispondere all’importo dei redditi da lavoro conseguiti nel periodo rilevante, anziché tradursi nel recupero automatico dell’intero trattamento pensionistico annuale.
L’ESITO DEL GIUDIZIO
La Cassazione ha annullato la sentenza d’appello e rinviato la causa alla Corte d’appello di Bari, che dovrà ricalcolare le somme eventualmente da restituire applicando il criterio indicato. Sono state invece respinte le contestazioni riguardanti la qualificazione del rapporto di lavoro e l’onere della prova. È stata inoltre dichiarata inammissibile la questione relativa ai limiti di recupero dell’indebito pensionistico in assenza di dolo.