Inps
Messaggio n. 1794 del 28 maggio 2026
Comunicato del 29 maggio 2026
L’Inps comunica che, per semplificare gli adempimenti a carico dei pensionati, delle banche e degli intermediari finanziari convenzionati, la procedura “Quote Quinto” adotta una nuova modalità di gestione dei contratti di rinnovo, sia interni sia esterni. In particolare, ai fini dell’ammortamento e della gestione delle trattenute, per i contratti di rinnovo la procedura fa riferimento alla decorrenza economica del nuovo piano di ammortamento e non più alla decorrenza giuridica. La nuova modalità è in vigore dal 28 maggio 2026, data di pubblicazione del messaggio.
QUANDO IL FINANZIAMENTO VIENE SOSTITUITO DA UNO NUOVO
La novità riguarda soprattutto i casi in cui un finanziamento viene sostituito da uno nuovo. L’Istituto distingue tra:
rinnovo interno, quando il nuovo prestito è concesso dalla stessa banca o finanziaria;
rinnovo esterno, quando il nuovo prestito è concesso da un soggetto diverso.
Il problema nasce perché, durante il passaggio dal vecchio al nuovo finanziamento, potrebbero sovrapporsi le rate dei due piani di ammortamento. Per questo l’Istituto introduce un nuovo criterio: nei contratti di rinnovo, le trattenute non saranno più gestite facendo riferimento alla decorrenza giuridica del nuovo contratto (cioè la data dalla quale il contratto è formalmente valido), ma alla sua decorrenza economica, cioè il momento in cui il nuovo piano può iniziare concretamente a produrre effetti sulla pensione. In pratica, il nuovo finanziamento inizierà a essere trattenuto solo quando il precedente sarà cessato dal punto di vista economico. Questo evita che sulla stessa mensilità di pensione vengano applicate contemporaneamente due trattenute. L’Inps precisa che il contratto resta valido dalla sua decorrenza giuridica, ma le trattenute possono partire solo dopo la conclusione effettiva del vecchio piano. Di conseguenza, nei casi di rinnovo non sarà possibile recuperare dal pensionato eventuali rate riferite a mesi in cui il precedente finanziamento era ancora in corso.
CONTRATTI DI PRIMA ACQUISIZIONE
Nulla cambia invece per i contratti di prima acquisizione (cioè quando non esiste un finanziamento precedente da sostituire). In questi casi la procedura continua a recuperare automaticamente eventuali rate arretrate, nei limiti consentiti dalla normativa.
AGGIORNATA LA PROCEDURA INFORMATICA “QUOTE QUINTO”
Per applicare queste nuove regole, l’Inps ha aggiornato la procedura informatica “Quote Quinto” e i relativi servizi telematici utilizzati da banche e intermediari finanziari, che dovranno adeguare i propri sistemi. Infine, l’Istituto ricorda che, se dopo l’estinzione di un finanziamento dovessero essere versate per errore ulteriori somme alla banca o alla finanziaria a causa dei tempi tecnici di elaborazione delle pensioni, sarà l’intermediario che ha ricevuto tali importi a doverli restituire al pensionato.