Agenzia delle Entrate
Risoluzione n. 51/E del 6 ottobre 205
L’articolo 1 del D.L. 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile 2020, n. 21, prevede il riconoscimento ai lavoratori dipendenti e assimilati di una somma a titolo di trattamento integrativo (il cosiddetto bonus 100 euro), che i sostituti d’imposta riconoscono in via automatica e in seguito compensano, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Qualora il credito venga utilizzato indebitamente in compensazione — in tutto o in parte — l’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 38-bis del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, procede al recupero delle somme non spettanti attraverso l’emissione di un atto di recupero. Con la Risoluzione 51/E, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite i modelli F24 e “F24 enti pubblici” (F24 EP), delle somme dovute dal sostituto di imposta a seguito del recupero del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo di cui all’art. 1, co. 4, del D.L. 5 febbraio 2020, n. 3, indebitamente utilizzato in compensazione.
L’argomento è approfondito nella Rivista n. 38/2025, riservata agli abbonati.