Agenzia delle Entrate
Risposta a Interpello n. 121/E dell'8 giugno 2026
L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a Interpello n. 121 dell'8 giugno 2026, ha chiarito quando può essere applicato il regime fiscale agevolato previsto per docenti e ricercatori che rientrano in Italia dopo aver lavorato all'estero. Come noto, questo regime consente di tassare solo il 10% del reddito percepito (escludendo quindi il 90%), ma richiede alcuni requisiti fondamentali: possedere un titolo universitario, aver svolto attività di ricerca o docenza all'estero per almeno due anni continuativi, essere stati residenti all'estero in modo stabile e non occasionale e trasferire successivamente la residenza fiscale in Italia per lavorare. Il caso esaminato riguarda un ricercatore extracomunitario che dal 2016 al 2025 ha vissuto in Italia con la propria famiglia lavorando presso l'EMBL (European Molecular Biology Laboratory). Pur beneficiando di un particolare regime di esenzione fiscale previsto da un accordo internazionale, il ricercatore sosteneva di non essere fiscalmente residente in Italia durante quel periodo e, pertanto, riteneva di poter accedere all'agevolazione al momento del "rientro" nel 2026. L'Agenzia non ha condiviso questa interpretazione. Richiamando le regole del Tuir sulla residenza fiscale, ha evidenziato che conta soprattutto la situazione concreta del contribuente: la presenza abituale in Italia, il domicilio e il centro degli interessi personali e familiari. Poiché il ricercatore ha vissuto stabilmente in Italia per molti anni insieme alla famiglia, mantenendo qui il proprio centro di vita e di relazioni, è stato considerato fiscalmente residente nel territorio italiano. Di conseguenza, secondo il Fisco, il ricercatore non soddisfa il requisito della stabile residenza all'estero richiesto per accedere al regime agevolato dei ricercatori rientrati in Italia.