Agenzia delle Entrate
Risposta a Interpello n. 197 del 2 novembre 2026
Con la Risposta a Interpello n. 197 del 2 novembre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’imposta sostitutiva del 7%, prevista dall’art. 24-ter del Tuir per i pensionati esteri che trasferiscono la residenza in Italia, può applicarsi anche alle indennità una tantum percepite in relazione al rapporto previdenziale. Si ricorda che il regime consente ai pensionati che trasferiscono la residenza in determinati Comuni del Mezzogiorno o in Comuni interessati da eventi sismici, e che non siano stati fiscalmente residenti in Italia nei cinque anni precedenti, di applicare l’imposta sostitutiva del 7% sui redditi di fonte estera per l’anno del trasferimento e per i successivi nove anni.
IL CASO ESAMINATO
Nel caso esaminato, il contribuente, precedentemente residente in Irlanda, avrebbe percepito da una società irlandese sia una pensione secondo il sistema pay as you go, sia un’indennità forfettaria di fine rapporto.
LA RISPOSTA DELL’AGENZIA
L’Agenzia ha riconosciuto che entrambe le somme possono beneficiare del regime agevolato, in quanto rientrano nella nozione di redditi da pensione di cui all’art. 49, co. 2, lett. a), del Tuir. Tale nozione comprende, infatti, anche gli emolumenti corrisposti dopo la cessazione dell’attività lavorativa e alcune indennità erogate in un’unica soluzione in relazione al rapporto previdenziale.