28 giugno: Reintegra per illegittimità del licenziamento: restituzione dell’indennità di preavviso

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Corte di Cassazione – Sezione Lavoro
Ordinanza n. 22187 del 28 giugno 2026
La Cassazione ha stabilito che, in caso di licenziamento illegittimo seguito dalla reintegrazione del lavoratore, l’indennità sostitutiva del preavviso eventualmente già ricevuta deve essere restituita al datore di lavoro.
LE MOTVAZIONI
Il motivo è che l’indennità di preavviso presuppone la definitiva cessazione del rapporto di lavoro, mentre la reintegrazione ne comporta la ricostituzione. Le due situazioni sono quindi incompatibili: una volta reintegrato il lavoratore, l’indennità di preavviso non è più dovuta e nasce per il datore di lavoro un credito alla restituzione delle somme pagate.
CHIARIMENTI
La Cassazione ha inoltre chiarito che questo credito nasce solo con la pronuncia giudiziale di reintegrazione e, quindi, può essere fatto valere anche successivamente, in sede di opposizione all’esecuzione. Il datore di lavoro può pertanto chiedere la compensazione delle somme da restituire con quanto deve ancora pagare al lavoratore, senza essere obbligato a far valere tale credito già nel giudizio sul licenziamento.

Allegati
Argomento Anteprima/Download Descrizione
Estinzione rapporto di lavoro C. Cass.-ord.-n.-22187-2026.pdf -
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