Corte di Giustizia UE
Sentenza del 4 giugno 2026 - causa C-907/24
La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che la risoluzione del rapporto di lavoro causata dal rifiuto del dipendente di accettare un trasferimento definitivo e penalizzante rientra nella nozione di "licenziamento" prevista dalla Direttiva 98/59/CE, quando il trasferimento comporta una modifica sostanziale di un elemento essenziale del contratto di lavoro e le ragioni della decisione non sono inerenti alla persona del lavoratore. Riportiamo i principi cardine della sentenza.
RIQUALIFICAZIONE A LICENZIAMENTO
Il trasferimento imposto unilateralmente dal datore di lavoro modifica in modo sostanziale ed essenziale il contratto. In questo caso, se il lavoratore rifiuta il trasferimento (ad esempio per l'eccessiva distanza) e il rapporto cessa, tale cessazione può essere considerata un "licenziamento indiretto".
LICENZIAMENTO COLLETTIVO
Questa tipologia di cessazione deve essere conteggiata dal datore di lavoro alfine di determinare il superamento delle soglie numeriche che fanno scattare le procedure di licenziamento collettivo (compresi gli obblighi di informazione e consultazione sindacale). Gli Stati membri dell'UE non possono escludere dal calcolo le risoluzioni contrattuali derivanti dal rifiuto di un trasferimento a lunga distanza.
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