Agenzia delle Entrate
Risposta a Interpello n. 270/E del 23 ottobre 2025
Sono stati forniti chiarimenti riguardanti l’assoggettamento a imposte e a ritenuta d’acconto, ex art. 25, Dpr n. 600/1973, del rimborso spese chilometrico analiticamente addebitato dal professionista, ma privo di giustificativi di terzi. L’Agenzia ribadisce che l’esclusione dalla formazione del reddito e dalla ritenuta è subordinata a condizioni precise, e in particolare alla “analiticità” dell’addebito, riscontrabile qualora sia, tra l’altro, supportato da documentazione idonea, che consenta di verificare l’importo e il nesso con l’attività svolta. Conseguentemente, il “Rimborso spese chilometriche”, commisurato ai «chilometri effettivamente percorsi», non rappresenta un rimborso di spese "addebitate analiticamente" e pertanto concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo, ai sensi del citato art. 54, co. 1, del Tuir, ed è soggetto a ritenuta alla fonte.