11 novembre: Rinnovo blindato dell’accordo aziendale e condotta antisindacale

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Corte di Cassazione - Sezione lavoro
Ordinanza n. 29738 dell’11 novembre 2025
La Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da una società avverso la sentenza della Corte d’Appello che aveva dichiarato antisindacale la condotta datoriale ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori e ordinato la riapertura della trattativa per il rinnovo del protocollo sindacale.
IL FATTO
Un'organizzazione sindacale agiva ex art. 28 St. lav. contro una società per condotta antisindacale, poiché, in occasione dell'incontro per il rinnovo di un protocollo di relazioni sindacali scaduto, la società aveva presentato una proposta di rinnovo semestrale (non annuale come negli anni precedenti) qualificandola come "non trattabile" e rifiutando ogni interlocuzione e chiarimento. La Corte d'Appello dichiarava antisindacale la condotta aziendale e ordinava la riapertura della trattativa.
MOTIVAZIONI
In materia di condotta antisindacale ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori, non sussiste nell'attuale sistema normativo un obbligo a carico del datore di lavoro, di fonte legale, di trattare e stipulare contratti collettivi. Tuttavia, un obbligo di trattare può nascere da fonte convenzionale, ossia da un accordo con cui le parti collettive si vincolano a negoziare. In tale ipotesi, può configurarsi condotta antisindacale quando risulti un uso distorto da parte del datore di lavoro della sua libertà negoziale, in violazione dei principi di correttezza e buona fede che devono connotare le trattative contrattuali.
Nel caso di specie, il rifiuto ingiustificato di trattare, accompagnato dalla dichiarazione di “non trattabilità” integra condotta antisindacale.

Allegati
Argomento Anteprima/Download Descrizione
Sindacale Corte Cass Ordinanza 29738.pdf -
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