Tribunale di Milano
Decreto del 16 luglio 2026
La prosecuzione dell'attività di uno stagista durante uno sciopero non costituisce condotta antisindacale se il tirocinio era già stato avviato, mantiene una finalità esclusivamente formativa e il tirocinante non viene utilizzato per sostituire i lavoratori in sciopero. Lo ha stabilito il Tribunale di Milano (Decreto 16 luglio 2026), respingendo il ricorso di un sindacato contro una società editoriale. Per il giudice, il tirocinio ha natura formativa e non lavorativa e, nel caso concreto, non è stato dimostrato alcun impiego dello stagista per neutralizzare gli effetti dell'astensione dal lavoro.