Ministero del Lavoro
Nota del 27 marzo 2026 (pubblicata il 31 marzo 2026)
Sono state pubblicate le Faq sull'Accordo Stato-Regioni sui percorsi formativi in materia di salute e sicurezza. Elenchiamo i tempi affrontati:
segnalando tutti i temi affrontati nelle FAQ:
accreditamento regionale
attestati
classificazione Ateco
credito formativo
decorrenza formazione
efficacia formazione
entrata in Vigore
attrezzature formazione Cmm
formazione degli operatori addetti alla conduzione di attrezzature di cui all’art. 73, co. 5, del D, Lgs. 9 aprile 2008, n. 81/2008
formazione per carrello semovente a braccio telescopico equipaggiato con pala
formazione escavatore con massa inferiore ai 6000 kg
formazione per carroponte
formazione dei lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
formazione del datore di lavoro
formazione lavoratori
formazione pratica
formazione pregressa
formazione preposto
lingua veicolare
modulo cantieri
organizzazione corso
periodo transitorio
requisiti docenti
tutor
verifica finale
Tra i chiarimenti forniti segnaliamo i seguenti:
DECORRENZA DELLA FORMAZIONE
(quesito 9)
Non è più possibile fare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione.
La formazione deve avvenire:
all’inizio del rapporto di lavoro,
in caso di cambio mansione,
quando vengono introdotte nuove attrezzature, tecnologie o sostanze.
Questo vale subito, anche durante il periodo transitorio.
PERIODO TRANSITORIO (12 MESI)
(Quesito 45)
Va dal 19 maggio 2025 al 19 maggio 2026. Durante questo periodo:
Si possono avviare corsi con le vecchie regole (Accordi Stato-Regioni precedenti e D.Lgs. 81/2008).
Restano valide le vecchie modalità: durata, contenuti, organizzazione, ecc. Le nuove regole si applicheranno solo ai corsi avviati dal 19 maggio 2026. Tuttavia, per alcune attrezzature specifiche (es. carroponti, caricatori, macchine raccogli-frutta):i corsi devono essere fatti e conclusi entro i 12 mesi e seguono già le nuove regole.