20 ottobre: Sicurezza: la negligenza del lavoratore non esclude la responsabilità del datore

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Corte di Cassazione
Ordinanza n. 27322 del 20 ottobre 2026
La Corte di Cassazione ribadisce che la distrazione o l’imprudenza del lavoratore non esonerano automaticamente il datore di lavoro dalle proprie responsabilità in caso di infortunio. Con l’ordinanza n. 27322 del 20 ottobre 2026, la Cassazione ha chiarito che la responsabilità datoriale permane quando l’infortunio è riconducibile a carenze nelle misure di sicurezza. Solo una condotta del lavoratore abnorme, imprevedibile ed estranea alle normali attività lavorative, tale da costituire la causa esclusiva dell’evento, può interrompere il nesso causale. Il principio è confermato anche da altre due pronunce del 2026, che richiamano l’importanza di attuare concretamente le misure di prevenzione, gestire i rischi interferenziali e garantire adeguata formazione e protezione dei lavoratori. Il messaggio per le aziende è chiaro: non basta valutare i rischi e impartire istruzioni, occorre garantire che macchinari, ambienti e procedure siano effettivamente sicuri.
L’argomento è approfondito nella Rivista n. 42/2026, riservata agli abbonati 2026 - La Rivista del Lavoro 42.
E’ disponibile la Informativa per i clienti dello studio Sicurezza – la responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio.

Allegati
Argomento Anteprima/Download Descrizione
Sicurezza e igiene sul lavoro Cass. Ordinanza 20 ottobre 2026 n. 27322 infortunio responsabilità.pdf -
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