InL
Nota n. 2010 del 18 settembre 2026
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Nota n. 2010 del 18 settembre 2026, ha chiarito che la somma dovuta ai sensi dell’art. 21, co. 2, del D. Lgs. n. 758/1994, dopo l’adempimento della prescrizione impartita dall’organo di vigilanza, non può essere rateizzata né dilazionata. Il contravventore deve quindi versare integralmente, entro 30 giorni, la somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda prevista per la contravvenzione. Il termine è funzionale al perfezionamento della procedura di estinzione del reato e non può essere modificato dall’organo di vigilanza. L’InL richiama, a sostegno di tale conclusione, anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui il pagamento tardivo non produce l’effetto estintivo della contravvenzione. La disciplina non va confusa con quella dell’ammenda irrogata dal giudice in sede penale, per la quale può invece trovare applicazione la rateizzazione prevista dall’art. 133-ter c.p.
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