Ministero del Lavoro
Nota prot. n. 11476 del 16 luglio 2026
Il Social Bonus previsto dall’art. 81 del Codice del Terzo Settore riconosce un credito d’imposta (65% per persone fisiche e 50% per enti e società) a chi effettua donazioni in denaro agli Enti del Terzo Settore che realizzano progetti di recupero di immobili pubblici inutilizzati o beni confiscati alla criminalità organizzata, destinati ad attività di interesse generale non commerciali. Il D.I. 23 febbraio 2022 n. 89 stabilisce che le donazioni agevolate possano finanziare anche le spese di gestione dei beni recuperati, per garantire la continuità e la sostenibilità delle attività svolte. Sono ammesse, in particolare, spese relative a:
utenze;
spese condominiali;
pulizie;
tributi.
Le nuove istruzioni consentono agli enti di utilizzare il beneficio anche dopo la conclusione dei lavori di recupero, cioè dopo il collaudo e la presentazione del rendiconto finale, purché le spese riguardino la gestione del bene e non superino il periodo di assegnazione dello stesso.
COME ACCEDERE ALLA MISURA
Per accedere alla misura l’ente deve:
presentare tramite la piattaforma ministeriale una dichiarazione firmata dal legale rappresentante con cui comunica la volontà di continuare a beneficiare del Social Bonus;
caricare il “Budget attività previste”, indicando le spese di gestione future nella voce dedicata al funzionamento del bene;
attendere la verifica del Ministero e la pubblicazione di un avviso informativo sul sito ministeriale, che permette ai cittadini di conoscere la possibilità di effettuare donazioni.
Dopo la pubblicazione dell’avviso, l’ente deve inviare:
ogni tre mesi un rendiconto intermedio delle spese sostenute e delle donazioni ricevute;
alla fine del triennio, un rendiconto finale.
La procedura può essere applicata anche per periodi successivi, sempre entro il limite massimo della durata dell’assegnazione del bene.