24 febbraio 23: Sospensione del rapporto associativo e regime speciale impatriati

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Agenzia delle Entrate
Principio di diritto n. 6 del 24 febbraio 2023
Sono stati forniti chiarimenti riguardanti il regime speciale per lavoratori impatriati e il rientro in Italia dopo la sospensione del rapporto associativo. In particolare è stato chiarito che non si applica il regime speciale per lavoratori impatriati nelle ipotesi in cui il “rientro” in Italia da parte di un professionista avvenga in esecuzione di rapporti contrattuali instaurati con una associazione professionale, in base ai quali il professionista, decorso il periodo di trasferimento, riprende a svolgere l’attività professionale presso la medesima struttura associativa. In tale ipotesi, l’attività professionale svolta dal professionista al rientro in Italia si pone, infatti, quale prosecuzione dell’attività professionale svolta prima del trasferimento all’estero non riscontrandosi, pertanto, l’attrattiva richiesta ai fini dell’applicazione del regime speciale di cui al citato art. 16 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 147.

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Agevolazioni e altri benefici AE-Principio di diritto 6_2023.pdf -
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